Art. 5.
(Diritto alla città e all'abitare).

      1. La pianificazione assicura che l'impiego delle risorse territoriali non ne comprometta la consistenza. L'utilizzazione di tali risorse è garantita in condizioni equivalenti a tutti i cittadini, in riferimento ai diritti fondamentali all'abitazione, ai servizi, alla mobilità, al godimento sociale delle risorse territoriali e ambientali e del patrimonio culturale, alla dignità umana e alla proprietà.
      2. In forza della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la legislazione dello Stato determina le quantità minime di dotazioni di opere di urbanizzazione, di spazi per servizi pubblici, per la fruizione collettiva e per l'edilizia sociale, nonché i requisiti inderogabili di tali dotazioni, che devono essere assicurati negli strumenti di pianificazione dei comuni, delle province o delle città metropolitane e delle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze.
      3. In particolare, il comune, per ridurre le condizioni di disagio abitativo, definisce, nell'ambito delle previsioni degli strumenti di pianificazione, le localizzazioni e le modalità realizzative per ampliare l'offerta di edilizia sociale.